la sentenza 1716/2013
Nell’accertamento della colpa medica per
omissione il nesso causale non può essere desunto da dati statistici. Lo ha
stabilito la Corte
di cassazione, con la sentenza 1716/2013, accogliendo il ricorso di un
sanitario ed annullando la condanna inflittagli in appello.
Per la Suprema corte dalla perizia è venuta fuori
l’impossibilità di determinare con certezza - “nel senso di alto o elevato
grado di credibilità razionale o probabilità logica, prossima alla certezza” –
la catena fisiopatologica che ha portato alla emorragia per la quale il medico
era stato condannato per lesioni colpose e obbligato ad un risarcimento di
20mila euro.
Secondo la Cassazione infatti
“nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi
da tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento: solo conoscendo in
tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva
evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta (omissiva)
colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e
verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento
lesivo sarebbe stato evitato al di la di ogni ragionevole dubbio”. E nel caso
specifico il principio dell’emorragia si è verificato presso il domicilio del
paziente.
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