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giovedì 7 novembre 2013

Rapporti con i Colleghi

 Costituisce una violazione ai principi di deontologia forense il legale che inizi, per conto di una sua cliente, procedure esecutive nei confronti di un Collega, malgrado questi si sia offerto ripetutamente di pagare quanto dovuto, senza neppure alcun preventivo avviso ai sensi dell’art. 22 del Codice deontologico forense

Rapporti con la stampa – Divulgazione pubblica del nominativo dei propri clienti – Divieto – Art. 17 Codice deontologico – Violazione – Censurabilità.

1. – L’art. 17 del Codice deontologico forense, che vieta all’avvocato di rivelare al pubblico il nome dei propri clienti anche se questi vi consentano, è rimasto in vigore anche dopo l’emanazione della L. n. 248 del 2006 (c.d. decreto Bersani) e finanche dopo i rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato all’esito di un’indagine conoscitiva in ordine al recepimento, da parte degli Ordini professionali, dei principi stabiliti dalla citata legge.
2. – La ratio del divieto stabilito dall’art. 17 del Codice deontologico forense, che impone all’avvocato di non rivelare al pubblico il nome dei propri clienti anche se questi vi consentano, mira a salvaguardare non la riservatezza delle persone (tanto che il divieto vige anche in presenza del consenso eventualmente concesso dalle persone interessate) bensì di evitare un’esposizione autoreferenziale del professionista a discapito dell’esigenza di una corretta informazione dell’utente.
3. – Ai fini del divieto stabilito dall’art. 17 del Codice deontologico forense, che impone all’avvocato di non rivelare al pubblico il nome dei propri clienti anche se questi vi consentano, non può assumere alcuna importanza la circostanza secondo la quale gli incarichi menzionati in una intervista rilasciata ad un quotidiano siano già esauriti al momento dell’intervista medesima.
4. – Il giornalista che fornisca la notizia di un determinato caso giudiziario, in un momento storico in cui essa abbia rilievo in termini di attualità, e citi il nome di difensori e di clienti, esercita il diritto di cronaca, mentre diverso è il caso dell’avvocato che, parlando di sé, richiami un incarico oramai esaurito e dunque non più rilevante al fine dell’informazione; mentre nel primo caso il richiamo al nominativo del professionista rientra così in quell’insieme di informazioni necessarie ai fini di una completa espressione della cronaca, nel secondo caso l’avvocato, nel richiamare il nominativo dei propri clienti nel tempo da costui assistiti e non facendolo con finalità informative o difensive (essendo gli incarichi cessati), non può che farlo allo scopo di gratificare esclusivamente la propria immagine professionale, con comportamento disciplinarmente censurabile.
5. – Nell’ambito di una intervista apparentemente rilasciata ad un organo di stampa al fine di operare una ricostruzione dei propri studi universitari, del proprio cammino professionale ovvero di descrivere il tipo di attività svolta dal proprio studio legale, la citazione dei nominativi dei propri clienti un tempo assistiti, specie se di notoria conoscenza da parte dell’opinione pubblica, si appalesa del tutto superflua e, dunque, mirata esclusivamente ad esaltare la propria capacitò di attrazione di clientela, con fine chiaramente autoreferenziale, che l’art. 17 del Codice deontologico forense mira ad impedire; con la conseguenza che è congrua la sanzione della censura irrogata nella specie al responsabile.

martedì 5 novembre 2013

Modello lista testi per ammetere in debatimento


                                             ILL.MO  SIG. GIUDICE MONOCRATICO
                                                                 Tribunale di Paola

Lista testi ex art. 468 c.p.p.

 

Proc. Pen.  n. XXXX/2011 R.G.N.R.

Udienza del _____/_____/_____

           

Quale difensore di fiducia del Sig.__________________, imputato nel procedimento indicato in epigrafe, indica gli seguenti testimoni a discarico e chiede, ex art. 468 c.p.p., l’autorizzazione alla sua citazione al dibattimento, perché sia sentito sulle circostanze e su quanto è a conoscenza in ordine al fatto contestato.

                                                                    Chiede

            alla S.V. Ill.ma di voler autorizzare la citazione, quali testi nella predetta causa, dei sig.ri:

            A) __________ nato a __________ il __________; __________ nata a Sora il __________ entrambi residenti in  __________ in via __________ n. ___, i quali, in relazione al procedimento di cui sopra potranno riferire la circostanza relativa alla presenza di una ventola che consentiva il ricambio dell’aria del bagno dell’immobile  da loro abitato dal mese di settembre 69 fino ai primi mesi del 1971 e successivamente acquistato dai coniugi __________;

            B) __________ nato a __________ il __________ residente in __________  via __________ n. ___, il quale in relazione al procedimento di cui sopra potrà riferire la circostanza relativa alla presenza di una ventola posta nel bagno dell’appartamento allora di sua proprietà e da lui abitato dal 72 al 93 e successivamente venduto ai coniugi __________ la quale ventola, era perfettamente funzionante e consentiva il ricambio dell’aria nel bagno dell’appartamento;

            C) __________ nata a __________  il __________ ed ivi residente in via __________ n.  in qualità di assistente amministrativa del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Pubblica della A.S.L. __________ distretto di __________, la quale in relazione al procedimento di cui sopra potrà riferire la circostanza riguardante il mancato rinvenimento nell’archivio della A.S.L. __________ di __________ della richiesta della __________ e circostanze relative alla pratica gestita dal Dott. __________;

            D) ________________ nata a ______________il____________ residente ad __________ in via __________ n. ___ in qualità di ____________. __________ Distretto di __________, la quale in relazione al procedimento di cui sopra potrà riferire la circostanza relativa alle modalità di protocollo delle richieste di ispezione e sul loro materiale svolgimento nonché notizie sulla pratica relativa alla Sig.ra __________ e gestita dal Dott. __________;

            E) __________ nata __________ il __________ e residente a __________ in via __________, n.___, la quale in relazione al procedimento di cui sopra potrà riferire la circostanza riguardante la ventola posta sul vetro della finestra del bagno, la sua perfetta funzionalità e notizie sulla richiesta di sopralluogo da parte della Sig.ra __________;

            F) __________ con studio in __________ in via __________, n. ___ perito d’Ufficio nominato dal Giudice Istruttore Dott.ssa __________ il quale riferirà in ordine alla perizia tecnica d’Ufficio redatta a __________  il __________ nel procedimento civile n. __________ promosso da __________, relativamente al funzionamento della ventola metallica posta sul vetro della finestra del bagno dell’appartamento dei coniugi __________, e dallo stesso __________  visionata e periziata.

            G) __________residente a __________ in via __________n. ___ la quale in relazione al procedimento di cui sopra potrà riferire la circostanza relativa alla richiesta di sopralluogo da Lei inoltrata alla USL di __________ ed ai sopralluoghi effettuati dal Dott. __________ presso la sua abitazione.

            Pertanto si chiede alla S.V. Ill.ma di autorizzare e quindi di ammettere gli 8 testi di cui sopra al fine di poter dimostrare con la loro deposizione, in merito alle circostanze sopra indicate, la responsabilità dell’imputato.

__________, lì __________

                                                                                              Avv. ______________________

Modello di ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi - separazione consensuale

Al Tribunale Civile di ___


Ill.mo Sig. Presidente


Ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi


Per la Sig.ra ________, c.f. ___ ___ _____ _______, nata a _________ il ___/___/_____, residente in _______ (__) alla Via/Piazza _____________ n. ___ c.a.p. _______, e il sig. ________, c.f. ___ ___ _____ _______, nato a _________ il ___/___/_____, residente in _______ (__) alla Via/Piazza _____________ n. ___ c.a.p. _______, [rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. ___________, presso il cui studio, in ______ alla Via/Piazza ____________ eleggono domicilio (solo se rappresentati da un avvocato)] e domiciliati in ______, (__) alla Via/Piazza _____________ n. ___ c.a.p. _______.

PREMESSO

che:

  • i predetti ricorrenti contraevano matrimonio (concordatario) in data ___/___/____ in ______ e trascritto __________;
  • dalla loro unione è nato/a, in data ____/____/_____, il figlio/a _______, ad oggi minore (maggiorenne non economicamente autosufficiente o economicamente autosufficiente);
  • sceglievano come residenza della famiglia l'appartamento/la casa sito/a in _______ (__), Via/Piazza __________, di proprietà di ______ e censito _______ / mediante la sottoscrizione di contratto di locazione ___________ / contratto di comodato __________ /altro (specificare il titolo);
  • ad oggi i ricorrenti riconoscono il venir meno dell'affectio coniugalis nonché il verificarsi di oggettive condizioni di improseguibilità della convivenza;

ciò premesso, rilevata la mutua volontà di porre fine alla coabitazione,

CHIEDONO

che l'ill.mo Giudice adito fissi l'udienza di comparizione personale dei coniugi per ivi, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito elencate e integralmente accettate dai coniugi:

  • il figlio/figlia minore ________ é affidato/a ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione del/della medesimo/a attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del/la minore stesso/a;
  • il figlio/figlia minore _________ vivrà presso la madre Sig.ra __________ ed il padre Sig. ________ potrà tenerla con se ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
    • ___ giorno/i infrasettimanale, di preferenza il _________, dalle ore ___ alle ore ___ ;
    • un fine settimana alternato, dalle ore ___ del venerdì alle ore ___ della domenica;
    • un periodo di ___;
    • detrminate festività ad anni alterni;
    • un periodo, durante le vacanze estive, di giorni ___ da concordarsi preventivamente entro il mese di ___;

  • il padre/madre, Sig./Sig.ra __________, corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento del/la figlio/a minore _____, alla Sig.ra _________, la somma mensile di euro _____,00 (__________/00) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione, lo stesso corrisponderà altresì la metà delle spese mediche, scolastiche, sportive e la metà delle spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra _________. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante ___ di pagamento entro il giorno __ di ogni mese secondo la decorrenza prima specificata;
  • la Sig.ra ________ dichira di essere economicamente indipendente e rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
  • a definitivo regolamento economico i coniugi convengono inoltre che: ___

  • il Sig. _________ si allontanerà dalla casa coniugale entro il ___ giorno dalla data di omologazione delle presenti condizioni di separazione o comunque, anche anticipatamente, in ragione delle preminenti esigenze della tutela del benessere psicofisico del/la figlio/a minore _______;


Si producono:
1) estratto dell'atto di matrimonio;
2) certificato dell'ultima residenza comune dei coniugi;
3) stato di famiglia;
4) le ultime dichiarazioni fiscali presentate da ciascuno

Luogo e data


Sig. ___________ Sig.ra __________

[Avv. __________]




Il Presidente della ___ Sezione del Tribunale di ___, letto il ricorso che precede, visto l'art. 711 c.p.c.,

FISSA

per la personale comparizione dei coniugi davanti al dott. ___, onde espletare quanto disposto dall'art. 708 c.p.c., l'udienza del ____, ore ___

___ lì ___

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE


VISTO

___ lì ___

IL PUBBLICO MINISTERO

Colpa Medica


 

la sentenza 1716/2013

 

Nell’accertamento della colpa medica per omissione il nesso causale non può essere desunto da dati statistici. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 1716/2013, accogliendo il ricorso di un sanitario ed annullando la condanna inflittagli in appello.

 

Per la Suprema corte dalla perizia è venuta fuori l’impossibilità di determinare con certezza - “nel senso di alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, prossima alla certezza” – la catena fisiopatologica che ha portato alla emorragia per la quale il medico era stato condannato per lesioni colpose e obbligato ad un risarcimento di 20mila euro.

 

Secondo la Cassazione infatti “nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi da tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di la di ogni ragionevole dubbio”. E nel caso specifico il principio dell’emorragia si è verificato presso il domicilio del paziente.

 

La Cassazione citando un proprio precedente ricorda poi come vi sia una distinzione tra probabilità statistica e probabilità logica, per cui, per esempio, una percentuale statistica anche alta non può avere alcun valore eziologico effettivo quando risulti che l’evento è stato causato da una diversa condizione.

 

Stalking - la sindrome delle molestie




Lo stalking è un comportamento che consiste nell’assillare, “stare alle costole” di una persona in maniera chiaramente molesta, e sollecitarne l’attenzione e le reazioni in una maniera assillante.

Il molestatore assillante (stalker) ha come scopo quello di coinvolgere l’oggetto delle sue attenzioni in un rapporto di qualche tipo, che può semplicemente essere quello creato dalla molestia.

Lo stalking prevede che, per almeno un periodo prolungato, lo stalker metta in atto una serie di iniziative, varie o monotone, in maniera ripetitiva e refrattaria alle dimostrazioni di fastidio o di allarme della persona. L’atteggiamento è tipicamente oscillante tra la “supplica” di attenzione e considerazione e la rivendicazione aggressiva di un diritto ad avere un rapporto con la vittima. Lo stalking tipicamente si mette in atto con una fase preliminare non immediatamente riconoscibile in cui lo stalker “imposta” il rapporto con la sua vittima mediante un iniziale contatto in forma accettabile, o intensifica rapporti di amicizia sulla base di una frequentazione reale (lavorativa ad esempio), esprimendo sentimenti positivi e atteggiamenti di disponibilità, interesse e cordialità. In una fase successiva lo stalker tenterà un “salto di qualità” del rapporto forzandone le caratteristiche e suscitando nella vittima perplessità, disagio o allarme. All’insistenza dello stalker sarà opposto un rifiuto o subentrerà un evitamento da parte della vittima, e questo sarà seguito dalla fase di stalking propriamente detto. Da notare infatti che molti rapporti procedono fino all’ultima fase in maniera fisiologica, e decadono naturalmente se i sentimenti o le aspettative non sono ricambiate. Nello stalking invece la persona mostra una tendenza a “fissarsi” sull’idea di avere un rapporto con la persona, pur se conflittuale o addirittura distruttivo, come se questo dovesse essere preliminare ad una dimostrazione di superiorità, ad una conquista o ad una rivendicazione coronata da successo.

Le condotte di stalking comprendono i contatti telefonici o via mail/sms/lettera o altre forme di messaggio scritto; sorveglianza e appostamenti sui luoghi frequentati dalla persona con espresso intento di farsi vedere dalla persona stessa; contatto diretto con la persona, spesso associato agli appostamenti, con proposte di vario tipo; aggressioni vere e proprie, sessuali e non; danni alle proprietà o alle situazioni che coinvolgono normalmente la persona, ai suoi animali domestici o alle persone con cui ha rapporti stretti.

Lo stalker può essere convinto che esista un rapporto con la vittima, sulla base di un suo delirio, oppure semplicemente ritenere che sia fondamentale e prioritario avere un rapporto costruirlo e insistere nel pretenderlo, o nel pretendere che non si interrompa.

Possono assumere comportamenti da stalker perfetti sconosciuti come persone con cui c’è stato un rapporto concreto più o meno stretto e duraturo, colleghi di lavoro o persone conosciute nella condivisione di determinati ambienti sociali o esperienze. Il movente può essere sessuale/erotico come di rivendicazione sulla base dell’idea di aver subito torti o umiliazioni, o semplicemente l’idea di dover avere un rapporto privilegiato o stretto con una persona (di cui si dichiarano ammiratori o seguaci).

Gli stalkers spesso minacciano la vittima, meno frequente è l’aggressione. Il rischio di violenza è maggiore nei casi in cui la persona non è psicotica (cioè non “inventa” rapporti su basi non esistenti) e nei casi in cui stalker e vittima sono “ex”, cioè si sono frequentati o hanno avuto un rapporto fisico. Questa regola vale sia all’inizio dello stalking, sia nel suo svolgimento.

Rispondere allo stalker, cercare un accordo, tentare di farlo ragionare e incontrarlo per discutere le ragioni delle sue azioni significa costruire una “storia”, anche se fatta solo di scontri e chiarimenti impossibili, che per lo stalker è comunque la conferma dell’esistenza di un rapporto o della possibilità che questo rapporto esista in futuro. Le scuse sono un tipico esempio di come lo stalker tenti di costruire un rapporto con la vittima: se la vittima accetta le scuse in qualche modo riconosce allo stalker la dignità di una persona che cerca legittimamente contatti.

A differenza di tutti i rapporti non desiderati o non corrisposti, i corteggiamenti insistiti o espliciti che non sono ricambiati e diventano fastidiosi, le molestie occasionali, quello dello stalking è un comportamento caratteristico per la sua persistenza e per la sua pericolosità.

Sia la vittima che lo stalker dovrebbero ricevere adeguate informazioni, non solo di natura legale ma anche psicologica ed eventualmente un trattamento. Lo stalker può beneficiare di un trattamento per evitare di rimanere preda di un comportamento che gli porterà conseguenze gravi e non gli consentirà comunque di ottenere il proprio scopo. L’idea dello stalker, cioè che ne uscirà insistendo, o che non ne uscirà perché il problema è una relazione impossibile, sono appunto le idee inevitabili per chi è “dentro” una fase di stalking, da cui però ci si può gradualmente liberare.

La vittima può beneficiare di un intervento sia per sostenere lo stress legato alla perseceuzione, sia per capire come evitare comportamenti che possono aggravare e incoraggiare, anche in buona fede, il comportamento dello stalker. Inoltre, alcune vittime necessitano di un trattamento per i postumi dello stalking, anche dopo mesi o anni, perché non riescono a liberarsi delle paure indotte dalle minacce e del ricordo delle aggressioni subite.

domenica 3 novembre 2013



Non chiedete mai,  al vostro avvocato di andare fuori dalle righe, anche perchè, accettando, dimostrerebbe di non essere un professionista molto serio e le vostre iniziative avrebbero molte meno chances di condurre ad un risultato positivo, perchè i professionisti poco seri sono ben conosciuti sia dagli altri avvocati che dai giudici. Avere un avvocato serio non è solo una questione etico-morale, ma una vera e propria convenienza per tutti quelli che hanno un problema legale; molti non ci crederanno, ma l'onestà in campo legale paga.

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